Matrimoni gay? La Consulta dice ancora no

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Matrimoni gay? La Consulta dice ancora no Cultura Gay La Corte costituzionale ha espresso parere sfavorevole sulla legittimazione dei matrimoni gay dando ragione al Comune di Ferrara che non procede alle pubblicazioni, perché “la diversità di sesso è elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l’istituto del matrimonio”. Si legge su Cassazione.net:

La Consulta esclude l’illegimità delle norme del codice civile che impediscono di sposarsi a persone dello stesso sesso. Non è possibile celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, almeno secondo le leggi attualmente vigenti in Italia: lo ribadisce la Corte costituzionale con l’ordinanza 4 del 2011. Va esclusa quindi l’illegittimità costituzionale di una serie di norme del codice civile che impediscono le nozze gay (gli articoli incriminati erano il 93, 96, il 98, il 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231). Ha fatto bene insomma l’ufficiale dello Stato civile del comune di Ferrara a rifiutarsi di procedere alla pubblicazione dei matrimonio richiesta dalle parti private.

Nei passi successivi viene specificato che possono contrarre matrimonio solo persone dello stesso sesso:

La Consulta conferma così la linea affermata nella sentenza 138/10 e nell’ordinanza 276/10. Inutile anche sollevare la questione di legittimità con riferimento ai parametri individuati negli articoli 3 e 29 della Costituzione: rispetto al principio di eguaglianza l’Alta corte osserva che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio; l’articolo 29 poi si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diversi e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica.

Riportiamo a seguire l’articolo 29 della nostra Costituzione che recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. In quale comma è specificato il sesso dei due partner tanto da non poter procedere alla legittimazione dell’unione gay davanti allo Stato? Qualcuno può spiegarglielo chiaramente ai nostri legislatori?

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